Lo Statuto

CLUB ALPINO ITALIANO
Sezione di Lagonegro
“G. DE LORENZO“
(1995)

 

 

REGOLAMENTO  GENERALE
STATUTO  SEZIONALE
17 dicembre 2011

 

 

 TITOLO  I

DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA

Art. 1 – E’ costituita, con sede legale in Lagonegro, l’Associazione denominata  “Club Alpino Italiano Sezione di Lagonegro  “G. De Lorenzo”, con sigla C.A.I – Sez. di  Lagonegro. E’ soggetto di diritto privato, dotato di proprio ordinamento che le assicura una autonomia organizzativa, funzionale e patrimoniale. Si rapporta al Raggruppamento regionale del Club Alpino Italiano, Basilicata. L’associazione ha durata illimitata. L’anno sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre.

Art. 2 – L’Associazione, non ha scopo di lucro, è indipendente, apartitica, aconfessionale ed improntata a principi di democraticità, uniforma il proprio Regolamento allo Statuto ed al Regolamento Generale del C.A.I.

TITOLO   II

SCOPI

Art. 3 – L’Associazione ha per scopo di promuovere l’alpinismo in ogni sua manifestazione, la conoscenza e lo studio delle montagne specie quelle del territorio in cui si svolge l’attività sociale e la tutela del loro ambiente naturale.

Per conseguire tali scopi, provvede:
a) alla realizzazione, manutenzione, gestione di rifugi alpini e bivacchi, ed alla ristrutturazione e/o recupero di strutture da utilizzare a tali scopi;
b) al tracciamento, realizzazione e manutenzione di sentieri, delle opere alpine ed attrezzature alpinistiche, anche in collaborazione con le sezioni consorelle competenti;
c) alla diffusione della frequentazione della montagna e all’organizzazione di iniziative ed attività alpinistiche, escursionistiche, sci-escursionistiche, sci-alpinistiche, speleologiche, naturalistiche, dell’alpinismo giovanile e di quelle ad esse propedeutiche;
d) alla indizione e programmazione, in accordo con le apposite scuole competenti in materia, o alla organizzazione ed alla gestione di corsi di addestramento per le attività alpinistiche, escursionistiche, sci-escursionistiche, sci-alpinistiche, speleologiche, naturalistiche, dell’alpinismo giovanile e di quelle ad esse propedeutiche;
e) alla programmazione e collaborazione con le apposite Scuole del CAI, competenti per materia, per la formazione di Soci dell’associazione come istruttori di alpinismo e scialpinismo, ed accompagnatori per lo svolgimento delle attività di cui alle lett. c) e d);
f) alla promozione, anche in collaborazione con Enti e Associazioni locali, di attività scientifiche, culturali, artistiche e didattiche per la diffusione della conoscenza di ogni aspetto della montagna;
g) alla promozione di ogni iniziativa idonea alla tutela ed alla valorizzazione dell’ambiente montano;
h) alla organizzazione, anche in eventuale collaborazione con le altre Sezioni, di idonee iniziative tecniche per la vigilanza e la prevenzione degli infortuni nello svolgimento di attività alpinistiche, escursionistiche, sci-escursionistiche, sci-alpinistiche, speleologiche, naturalistiche, dell’alpinismo giovanile, nonché a collaborare con il C.N.S.A.S. al Soccorso di persone in stato di pericolo ed al recupero di vittime;
i) a pubblicare il periodico sezionale denominato “La Vicia sirinica” del quale è editrice e proprietaria;
l) a provvedere alla sede dell’associazione, a curare la biblioteca, la cartografia e l’archivio.
Pubblicazione e gestione del sito web: http://www.cailagonegro.com
E’ vietato lo svolgimento di attività diverse da quelle menzionate, ad eccezione di quelle ad esse connesse.

Art. 4 – Locali sede

Nei locali della sede non possono svolgersi attività che contrastino con le attività istituzionali. Essi non possono essere utilizzati, neppure temporaneamente, da terzi, se non previo consenso del Consiglio Direttivo e, nei casi di urgenza, del Presidente.

TITOLO   III

SOCI

Art. 5  –

Sono previste le seguenti categorie di Soci: benemeriti, ordinari, familiari e giovani.

Non è ammessa alcuna altra categoria di Soci.

Partecipano alla attività della Sezione con gli stessi diritti dei Soci ordinari i Soci CAI appartenenti alle Sezioni nazionali che versano la quota associativa sezionale fissata dall’Assemblea.

Il Socio della Sezione (persona fisica) che abbia acquisito particolari meriti alpinistici o benemerenze nell’attività Sociale può essere iscritto, anche alla memoria, in un albo d’onore della Sezione stessa. I soci prestano la propria opera per i fini statutari dell’Associazione gratuitamente e volontariamente.

Art. 6  – Ammissione

Chiunque intenda aderire al Club Alpino Italiano deve presentare domanda al Consiglio Direttivo della Sezione, completa dei propri dati anagrafici, su apposito modulo, controfirmato da almeno un Socio presentatore, iscritto alla Sezione da almeno due anni. Se minore di età la domanda deve essere firmata anche da chi esercita la potestà.

Il Consiglio Direttivo della Sezione alla quale è stata presentata la domanda decide sull’accettazione. La domanda presentata nell’ultimo bimestre dell’anno ha effetto per l’anno successivo.

Il socio ammesso si impegna ad osservare lo Statuto, il Regolamento Generale del C.A.I. ed il Regolamento dell’Associazione, dei quali riceve una copia all’atto dell’iscrizione, nonché le delibere dell’Assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo.

Art. 7  –  Quota associativa

Il Socio è tenuto a corrispondere alla Sezione:

a) la quota di ammissione, comprensiva del costo della tessera, del distintivo Sociale,delle copie dello Statuto e del Regolamento Generale dei CAI e di quello sezionale, che gli vengono consegnati all’atto dell’iscrizione;
b) la quota associativa annuale;
c) il contributo ordinario annuale per le pubblicazioni Sociali e per le coperture assicurative;
d) eventuali contributi straordinari destinati a fini istituzionali. Le somme dovute di cui alle lett. b), c), d) del comma precedente devono essere versate entro il 31 marzo di ogni anno.
Il Socio non in regola con i versamenti non potrà partecipare alla vita sezionale, né usufruire dei servizi Sociali, né ricevere le pubblicazioni.
Il Socio è considerato moroso se non rinnova la propria adesione versando la quota associativa annuale entro il 31 marzo di ciascun anno Sociale. Il Consiglio Direttivo accerta la morosità, dandone comunicazione al Socio.
Non si può riacquistare la qualifica di Socio, mantenendo l’anzianità di adesione, se non previo pagamento alla Sezione alla quale si era iscritti delle quote associative annuali arretrate. Il Socio di cui sia stata accertata la morosità perde tutti i diritti spettanti ai Soci.
I diritti dei soci sono quelli stabiliti nell’art. 8 dello Statuto e nell’art. 12 del Regolamento Generale del C.A.I.

Art. 8 –  Durata

La partecipazione della vita associativa si estende a tutta la durata del rapporto Sociale.

Non sono ammesse iniziative dei Soci in nome della Sezione del C.A.I., se non da questi autorizzate. Non sono ammesse altre sì iniziative o attività dei Soci in concorrenza o in contrasto con quelle ufficiali programmate dalla Sezione o dal C.A.I. Le prestazioni fornite dai Soci sono volontarie e gratuite.

Art. 9  –  Dimissioni

Il Socio può dimettersi dal Club Alpino Italiano in qualsiasi momento; le dimissioni devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo della Sezione, sono irrevocabili ed hanno effetto immediato, senza restituzione dei ratei della quota Sociale versata. Il Socio è libero di iscriversi presso una qualsiasi Sezione. Il trasferimento da una Sezione ad un’altra deve essere comunicato immediatamente alla Sezione di provenienza dalla Sezione presso la quale il Socio intende iscriversi. Il trasferimento ha effetto dalla data di comunicazione.

Art. 10  – Perdita della qualità di Socio

La qualità di Socio si perde: per estinzione della persona giuridica che abbia conseguito iscrizione come Socio benemerito o per morte del Socio, per dimissioni, per morosità o per provvedimento disciplinare.

Il socio in ritardo con il pagamento delle quote sociali viene dichiarato moroso da parte del Consiglio Direttivo.

Art.11  – Sanzioni disciplinari

Il Consiglio Direttivo può adottare nei confronti del Socio che tenga un contegno non conforme ai principi informatori del Club Alpino Italiano ed alle regole della corretta ed educata convivenza i provvedimenti previsti dal Regolamento disciplinare.

Art. 12 – Ricorsi

In conformità ai principi, alle procedure e nei termini stabiliti dal Regolamento disciplinare, contro i provvedimenti disciplinari il Socio può presentare ricorso al Collegio Regionale o Interregionale dei Probiviri competente per territorio, quale organo giudicante di primo grado. Il Socio ed il Consiglio Direttivo della Sezione possono presentare ricorso avverso le decisioni di primo grado avanti il Collegio Nazionale dei Probiviri del Club Alpino Italiano.

TITOLO   IV

ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE-SEZIONE C.A.I.

Art.13 – Sono organi dell’Associazione – SEZIONE:

–      l’Assemblea dei soci;

–      Il Consiglio direttivo;

–      Il Presidente;

–      Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 14 – Tutte le cariche sociali sono a titolo gratuito e  non possono essere affidate che a soci maggiorenni iscritti  da almeno due anni.

Capo I  –  ASSEMBLEA   DEI   SOCI

Art.15  –  Assemblea

L’Assemblea dei Soci è l’organo sovrano della Sezione; essa è costituita da tutti i Soci ordinari e familiari di età maggiore di anni diciotto, le sue deliberazioni vincolano anche gli assenti o i dissenzienti.

L’Assemblea:

– adotta lo statuto ed i programmi annuali e pluriennali della Sezione;

– elegge il Consiglio direttivo, il Collegio dei revisori dei conti ed i delegati all’Assemblea dei Delegati del Club Alpino Italiano nel numero assegnato, scelti tra i Soci maggiorenni ordinari e familiari della Sezione, con le modalità stabilite dal presente statuto, escluso il voto per corrispondenza;

– delibera le quote ASSOCIATIVE ed i contributi a carico dei Soci, per la parte destinata alla Sezione ed eccedente le quote stabilite dall’Assemblea dei Delegati;

– approva l’operato del Consiglio Direttivo, i bilanci d’esercizio e la relazione del Presidente;

– delibera l’acquisto, l’alienazione di immobili o la costituzione di vincoli reali sugli stessi;

– delibera lo scioglimento della Sezione;

– delibera sulle modificazioni da apportare allo statuto sezionale in unica lettura;

– delibera su ogni altra questione, contenuta nell’ordine del giorno, che le venga sottoposta dal Consiglio Direttivo o da almeno 10% dei soci maggiorenni della sezione;.

Art. 16 – Convocazione

L’Assemblea ordinaria dei Soci si svolge almeno una volta all’anno entro il termine perentorio del 31 marzo per l’approvazione dei bilanci e la nomina delle cariche Sociali.

L’assemblea straordinaria può essere convocata ogni qual volta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o quando ne sia inoltrata richiesta da parte del CDC, del CDR, del Collegio dei revisori dei Conti della Sezione oppure da almeno 20% dei Soci maggiorenni della Sezione.

La convocazione può avvenire a mezzo posta elettronica, fax o pubblicazione sul sito web.

La convocazione viene esposta con congruo anticipo nella sede sociale e l’avviso di convocazione, in alternativa alle modalità già previste, deve essere inviato per posta ai Soci che non dispongono di fax o di un pc, garantendo così a tutti gli iscritti la piena informazione sull’indizione dell’Assemblea.

Art. 17 – Partecipazione

Hanno diritto di intervenire all’Assemblea ed hanno diritto di voto tutti i Soci ordinari e familiari maggiorenni in regola con il pagamento della quota Sociale relativa all’anno in cui si tiene l’assemblea; i minori di età possono assistere all’Assemblea.

Ogni Socio può farsi rappresentare in Assemblea da altro Socio, che non sia componente del Consiglio Direttivo, e farlo votare in sua vece anche nelle votazioni a scheda segreta, mediante rilascio di delega; ogni Socio delegato può portare n. 1 delega.

Per la validità delle sedute è necessaria la presenza, di persona o per delega, di almeno della metà degli aventi diritto al voto; in seconda convocazione, che dovrà tenersi almeno ventiquattro ore dopo la prima, l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti. E’ escluso il voto per corrispondenza.

Art.18 – Presidente e Segretario dell’Assemblea

L’Assemblea nomina un Presidente, un Segretario e tre Scrutatori; spetta alla Commissione verifica poteri, nominata dal Consiglio Direttivo, verificare la regolarità delle deleghe ed in generale il diritto di partecipare all’Assemblea

Art. 19 – Deliberazioni

Le deliberazioni dell’Assemblea sono prese a maggioranza di voti mediante votazioni per alzata di mano o appello nominale o a scrutinio segreto, secondo la modalità decisa dalla maggioranza dei Soci presenti aventi diritto al voto.

Le cariche Sociali sono elettive e a titolo gratuito. Per la designazione e per l’elezione alle cariche Sociali il voto è libero, in quanto l’elettore ha diritto di esprimere il proprio voto a favore di qualsiasi Socio eleggibile, anche se non indicato ufficialmente come candidato alla carica. La designazione va espressa su scheda segreta: è escluso pertanto dal procedimento di designazione o di elezione ogni altro tipo di votazione, inclusa quella per acclamazione. A parità di voti è eletto il Socio con maggiore anzianità di iscrizione al C.A.I.. Sono esclusi dal computo i voti di astensione. Nessun Socio può trovarsi eletto contemporaneamente a più di una carica Sociale.

Le deliberazioni concernenti l’acquisto, l’alienazione o la costituzione di vincoli reali su immobili devono essere approvate con la maggioranza dei 2/3 dei Soci presenti aventi diritto al voto; tali deliberazioni non acquistano efficacia se non dopo l’approvazione da parte del Comitato centrale di indirizzo e controllo.

La deliberazione di scioglimento della Sezione deve essere approvata con la maggioranza di 3/4 dei Soci aventi diritto al voto.

Tutte le deliberazioni dell’Assemblea sono rese pubbliche mediante affissione all’albo sezionale per almeno quindici giorni.

Capo II  –  IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 20 –Composizioni e funzioni

Il Consiglio Direttivo è l’organo di gestione della Sezione e si compone di numero 5 (cinque) componenti, compreso il Presidente, eletti dall’Assemblea dei Soci.

Il Consiglio Direttivo assolve almeno le seguenti specifiche funzioni:

– convoca l’Assemblea dei Soci;

– propone all’Assemblea dei Soci i programmi annuali e pluriennali della Sezione;

– redige, collaziona e riordina le modifiche dello statuto della Sezione;

– pone in atto le deliberazioni dell’Assemblea dei Soci;

– adotta gli atti ed i provvedimenti secondo le direttive impartite dall’Assemblea dei Soci per cui è responsabile in via esclusiva dell’amministrazione, della gestione e dei relativi risultati;

– cura la redazione dei bilanci di esercizio della Sezione;

– delibera la costituzione di nuove sottosezioni con le modalità previste dal presente statuto;

– delibera i provvedimenti disciplinari nei confronti dei Soci;

– delibera sulle domande d’iscrizione di nuovi Soci;

– delibera la costituzione o lo scioglimento di Commissioni, Gruppi e Scuole e ne coordina l’attività;

– cura l’osservanza dello Statuto e del Regolamento Generale del CAI e del presente statuto sezionale;

– proclama i Soci venticinquennali, cinquantennali, sessantennali e settantacinquennali

Nella sua prima riunione il Consiglio Direttivo nomina fra i suoi componenti il Presidente, il Vice Presidente; nomina inoltre il Tesoriere ed il Segretario, che possono essere scelti anche fra i Soci non facenti parte del Consiglio Direttivo e che, in questo caso specifico, non hanno diritto di voto.

Art: 21 – Durata e scioglimento

Gli eletti durano in carica non più di tre anni e sono rieleggibili una prima volta e lo possono essere ancora dopo almeno un anno di interruzione. Il Consiglio Direttivo dichiara decaduti dalla carica i componenti che, senza giustificato motivo, non siano intervenuti a n. 3 (tre) riunioni consecutive.

Al consigliere venuto a mancare per qualsiasi motivo subentra il primo dei non eletti con la stessa anzianità del sostituito.

Qualora vengano a mancare la metà dei componenti originari si deve convocare l’assemblea per la elezione dei mancanti entro il termine di trenta giorni. I nuovi eletti assumono l’anzianità dei sostituiti.

In caso di dimissioni dell’intero Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori dei conti, entro quindici giorni, convoca l’Assemblea dei Soci da tenersi nei successivi trenta giorni dalla convocazione per la elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Art. 22  –  Convocazione

Alle riunioni del Consiglio Direttivo il Presidente può invitare i Delegati all’Assemblea Generale del CAI ed i Soci che fanno parte degli Organi Centrali del CAI. Il Presidente può altresì invitare alle riunioni, con il consenso del Consiglio Direttivo, anche persone estranee, qualora lo ritenga utile o necessario.

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno ogni 2 mesi, su convocazione del Presidente, la riunione deve essere convocata senza indugi quando ne faccia richiesta almeno 1/3 dei Consiglieri.

Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza dei Consiglieri. Le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti; a parità di voti, prevale quello del Presidente.

Art. 23  –  Modalità di convocazione

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, o dal consigliere anziano o da chi ne fa le veci, o a richiesta di un terzo dei consiglieri almeno una volta ogni 2 (due) mesi, mediante avviso contenente l’ordine del giorno, il luogo, la data, l’ora della convocazione, ed inviato almeno cinque giorni prima della riunione, salvo i casi di urgenza a mezzo posta e/o mail e/o fax. Le riunioni del Consiglio Direttivo, per essere valide, devono essere presiedute dal Presidente o, in caso

di sua mancanza od impedimento, dal Vice Presidente, o in mancanza di entrambi dal consigliere con più anzianità di iscrizione al CAI.

All’insorgere di eventuale conflitto di interessi su una particolare operazione della Sezione che riguardi il componente del Consiglio direttivo, il suo coniuge o il convivente, i suoi parenti entro il secondo grado, lo stesso componente non può partecipare alla discussione né alle deliberazioni relative, né può assumere in materia incarichi di controllo o di ispezione.

I verbali delle sedute sono redatti dal segretario o da un consigliere all’uopo designato, approvati nella seduta successiva e sottoscritti dal Presidente e dal verbalizzante. I verbali possono essere consultati dai Soci nella sede Sociale, previa richiesta al presidente, che non ha facoltà di consentire il rilascio delle copie, anche di stralci dei singoli atti consultati.

Capo  III  –  PRESIDENTE

Art. 24 – Compiti e nomina del Presidente

Il Presidente della Sezione è il legale rappresentante della stessa; ha poteri di

rappresentanza che può delegare con il consenso del consiglio direttivo; ha la firma

Sociale; assolve almeno le seguenti funzioni specifiche:

– sottoscrive la convocazione dell’assemblea dei Soci;

– convoca e presiede le riunioni del consiglio direttivo;

– presenta all’assemblea dei Soci la relazione annuale, accompagnata dal conto economico dell’esercizio e dallo stato patrimoniale della Sezione;

– pone in atto le deliberazioni del consiglio direttivo;

– in caso di urgenza, adotta i provvedimenti che sarebbero di competenza del Consiglio Direttivo, che dovranno essere ratificati dallo stesso Consiglio nella prima seduta utile.

Il candidato alla carica di Presidente della Sezione al momento della elezione deve aver maturato esperienza almeno triennale negli organi centrali o negli organi delle strutture periferiche o deve avere anzianità di iscrizione alla Sezione non inferiore a due anni Sociali completi.

Capo  IV  –  SEGRETARIO E TESORIERE

Art. 25 – Compiti del Tesoriere

Il Tesoriere ha la responsabilità della custodia dei fondi della Sezione; ne tiene la contabilità, conservandone ordinatamente la documentazione; firma i mandati di pagamento unitamente al Presidente.

Art. 26 –Compiti del Segretario

Il Segretario redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo, dà attuazione alle delibere di questo organo e sovrintende ai servizi amministrativi della Sezione.

Capo  V   –  IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Art. 27  –  Composizione e durata

Il Collegio dei Revisori dei Conti è l’organo di controllo contabile e amministrativo della gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Sezione. E’ costituito da almeno 3 (tre) componenti, Soci ordinari con anzianità di iscrizione alla Sezione non inferiore a due anni sociali completi. Durano in carica 3 (tre) anni, sono rieleggibili.

Il Collegio dei Revisori dei Conti elegge il presidente tra i propri componenti effettivi, che ha il compito di convocare e presiedere le sedute del collegio: i componenti del Collegio intervengono alle riunioni del Consiglio Direttivo sezionale, senza diritto di voto ed assistono alle sedute dell’Assemblea dei Soci.

E’ compito dei Revisori dei conti:

– l’esame del conto economico, del bilancio consuntivo e del bilancio previsionale della Sezione, predisponendo apposita relazione da presentare all’assemblea dei Soci;

– il controllo collegiale od individuale degli atti contabili della Sezione o della sotto-Sezione;

– la convocazione dell’assemblea dei Soci nel caso di riscontro di gravi irregolarità contabili o amministrative o di impossibilità di funzionamento del Consiglio Direttivo.

Si riunisce una volta ogni 3 (tre) mesi; alle sue riunioni si applicano le norme procedurali stabilite per il Consiglio Direttivo. I Revisori dei Conti hanno diritto di assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo e possono far inserire a verbale le proprie osservazioni; hanno diritto di chiedere al Consiglio Direttivo notizie sull’andamento delle operazioni sociali e possono procedere in qualsiasi momento anche individualmente ad atti di ispezione, verifica e controllo.

TITOLO V

CARICHE SOCIALI

Art. 28 – Condizioni di eleggibilità

Sono eleggibili alle cariche Sociali i Soci con diritto di voto in possesso dei seguenti requisiti:

–      siano iscritti all’associazione da almeno due anni;

–      non abbiano riportato condanne per un delitto non colposo;

–      siano soggetti privi di interessi personali diretti o indiretti nella gestione del patrimonio Sociale;

–    siano persone di capacità e competenza per attuare e conseguire gli scopi indicati dallo Statuto e dal Regolamento generale del Club Alpino Italiano.

La gratuità della cariche esclude esplicitamente l’attribuzione e l’erogazione al Socio, al coniuge o convivente, ai parenti entro il secondo grado, di qualsiasi tipo di compenso, comunque configurato a partire dal momento della sua designazione ad una carica Sociale, durante lo svolgimento del relativo mandato o attribuzione di incarico, nonché per almeno tre anni dopo la loro conclusione. Non sono eleggibili alle cariche Sociali o candidabili ad incarichi quanti hanno rapporto di lavoro dipendente con il Club alpino italiano o quanti intrattengono un rapporto economico continuativo con le strutture centrale o periferiche.

TITOLO VI

COMMISSIONI, GRUPPI E SCUOLE

Art. 29  –  Commissioni, Gruppi e Scuole

Il Consiglio Direttivo può costituire organi tecnici consultivi, commissioni e scuole, formati da Consiglieri e/o Soci aventi competenza in specifici rami dell’attività associativa, determinandone il numero di componenti, le funzioni, i poteri, specialmente definiti in un regolamento predisposto dallo stesso Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo può costituire gruppi aventi autonomia tecnico- organizzativa ed amministrativa in linea con le direttive sezionali e degli eventuali OTC/OTP di riferimento.

Tali gruppi operano secondo apposito regolamento sezionale, non hanno rappresentanza esterna né patrimonio autonomo, ma gestiscono direttamente le risorse finalizzate dalla Sezione all’attività del gruppo stesso. E’ vietata la costituzione di gruppi di non Soci.

TITOLO VII

SOTTOSEZIONI

Art. 30 – Costituzione

Il Consiglio Direttivo può, a norma e con le procedure previste dallo Statuto e dal Regolamento Generale del C.A.I., costituire una o più Sottosezioni; la sottosezione fa parte integrante della Sezione agli effetti del tesseramento e del computo del numero dei delegati elettivi all’assemblea dei delegati del C.A.I.. Soci della Sottosezione hanno gli stessi diritti dei Soci della Sezione. La Sottosezione dispone del grado di autonomia previsto dall’ordinamento della Sezione, ma in ogni caso non intrattiene rapporti diretti con la struttura centrale.

Ha un proprio ordinamento, che non può essere in contrasto con quello della Sezione e che è soggetto all’approvazione, anche nelle sue modifiche, da parte del Consiglio Direttivo della Sezione.

TITOLO   VIII

PATRIMONIO – ESERCIZI SOCIALI – BILANCI

Art. 31  –  Patrimonio

Il patrimonio Sociale è costituito da beni mobili ed immobili; da eventuali fondi di riserva costituiti con l’eccedenza di bilancio; da qualsiasi altra somma che venga erogata da enti o privati. Le entrate Sociali sono costituite: dalle quote associative annuali; dai canoni dei rifugi ed altri introiti sui beni Sociali; dai contributi di Soci benemeriti ed enti pubblici; da altre donazioni, proventi o lasciti. I fondi liquidi che non siano necessari per le esigenze di cassa, devono essere depositati in un conto corrente bancario o postale, o depositati in un libretto di risparmio intestato alla Sezione stessa, presso un Istituto di Credito. I mandati di pagamento devono essere Firmati disgiuntamente dal Presidente e dal Tesoriere. I Soci non hanno alcun diritto sul patrimonio Sociale. Gli utili e gli avanzi di gestione devono essere reimpiegati per la realizzazione delle attività istituzionali. E’ vietata la distribuzione fra i Soci, anche in modo indiretto, di utili, avanzi di gestione, fondi riserve.

TITOLO   IX

REGOLAMENTO SOTTOSEZIONI

Art. 32  –  La costituzione delle Sottosezioni deve essere deliberata dal C.D., che deve anche ratificarne i regolamenti.

Art. 33 – Le Sottosezioni sono dirette ed amministrate da un Consiglio Direttivo composto da almeno  3 (tre) membri, compreso il Reggente che lo presiede, tutti eletti dall’Assemblea dei soci della Sottosezione.

Entro 20 giorni dall’elezione i nomi del reggente e dei componenti il C.D. della Sottosezione dovranno essere comunicati per la ratifica al C.D. dell’Associazione.

Il Reggente partecipa alle sedute del C.D. dell’Associazione con voto consultivo.

Art. 34 – Una Sottosezione può essere sciolta per deliberazione dell’Assemblea Generale dei propri Soci o dal Consiglio Direttivo Sezionale. In quest’ultimo caso è ammesso ricorso all’Assemblea Generale della Sezione da parte della maggioranza dei componenti il Consiglio direttivo della Sottosezione entro  30  giorni  della deliberazione di scioglimento.

TITOLO X

AMMINISTRAZIONE

Art. 34 – Esercizio Sociale

Gli esercizi Sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. Alla chiusura di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio che, unitamente alle relazioni del Presidente e del Collegio dei Revisori dei Conti, devono essere presentati all’Assemblea dei Soci per l’approvazione. Il bilancio reso pubblico mediante affissione all’albo sezionale per almeno quindici giorni antecedenti l’Assemblea dei Soci, deve esporre con chiarezza e veridicità la situazione patrimoniale ed economica della Sezione. Dal bilancio devono espressamente risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti.

In caso di scioglimento della Sezione, che comporta il contemporaneo scioglimento della sotto-Sezione, le attività patrimoniali nette, risultanti dalla liquidazione da farsi sotto il controllo del Collegio nazionale dei revisori dei conti del Club Alpino Italiano, sono assunte in consegna e amministrate per non più di tre anni dal C.D.R. competente; dopo tale periodo restano acquisite al patrimonio del G.R. interessato. In caso di scioglimento di una sotto-Sezione, le attività patrimoniali nette, risultanti dalla liquidazione, da farsi sotto il controllo del Collegio regionale o interregionale dei revisori dei conti competente per territorio, restano immediatamente acquisite al patrimonio della Sezione. I Soci della sottosezione mantengono la loro iscrizione alla Sezione.

TITOLO XI

CONTROVERSIE

Art. 35 – Tentativo di conciliazione

La giustizia interna al Club Alpino Italiano è amministrata su due gradi di giudizio: il

primo a livello regionale, il secondo a livello centrale. Il Collegio Regionale o Interregionale dei Probiviri è l’organo giudicante di primo grado, il Collegio Nazionale dei Probiviri è l’organo giudicante di secondo grado. Le controversie che dovessero insorgere tra i Soci o fra i Soci ed organi periferici, relative alla vita Sociale, non potranno essere deferite all’autorità giudiziaria, né al parere o all’arbitrato di persone o enti estranei al sodalizio, senza che prima vengano aditi gli organi competenti a giudicare, secondo le norme procedurali stabilite dallo Statuto, da Regolamento Generale del CAI e dal regolamento disciplinare, e non si sia esaurito nei suoi possibili gradi l’intero iter della controversia relativa.

Art. 36 – Rinvio alle norme del Club Alpino Italiano

Per tutto quanto non previsto nel presente statuto si applicano le disposizioni dello Statuto e del Regolamento Generale del Club Alpino Italiano. Il presente ordinamento entrerà in vigore dopo la sua approvazione da parte del Comitato centrale di indirizzo e controllo del C.A.I..

Ogni modifica del presente statuto dovrà essere deliberata a maggioranza

dall’Assemblea dei Soci della Sezione. Essa acquisterà efficacia solo dopo l’approvazione da parte del Comitato centrale di indirizzo e controllo del C.A.I..

Il su esteso testo è stato approvato dalla Assemblea dei Soci della Sezione di Lagonegro del Club Alpino Italiano nella seduta del giorno 17 Dicembre 2011.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 37 – Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento, si applicano lo Statuto ed il Regolamento Generale del C.A.I..

Nota n.1

Lo Stendardo dell’Associazione è azzurro e reca al centro  in campo bianco il logo della sezione costituito dalla rappresentazione schematica della vetta della M.te Sirino, dove è posta la cappella della Madonna di Sirino, con il relativo sentiero nel tratto scoperto, così come si vede da Lagonegro ,sormontata da una stella  di color oro, con in basso a sinistra la “vicia sirinica”, al centro  il simbolo del Sentiero Italia  ed a destra  lo stemma del C.A.I. racchiuso in un riquadro con i bordi tondi costituito da tre strisce tricolori, mentre nella parte sottostante, in campo azzurro, la scritta in oro  su  tre righe CLUB ALPINO ITALIANO – Sezione G. De Lorenzo – LAGONEGRO.

Lo Stendardo dell’Associazione potrà intervenire a cerimonie e manifestazioni soltanto in seguito ad una delibera del Consiglio Direttivo o del Presidente.

Il Presidente  Sezione         Il Presidente dell’Assemblea

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